Art. 3

Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti

In vigore dal 22 mag 2023
Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti Se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti: a) ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011; b) residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas che soddisfano le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011: i) capo I, sezione 1, punto 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), e punti 3 e 4; ii) capo II; iii) capo III, sezione 1, punto 1, primo e ultimo paragrafo, e sezione 3, punto 1; c) compost che soddisfa le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011: i) capo I, sezione 2, punti 1, 3 e 4; ii) capo II; iii) capo III, sezione 1, punto 2, e sezione 3, punto 1; d) stallatico trasformato e frass trasformato che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1605:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1605 — Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti | Portale Normativo