Art. 3
Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti
In vigore dal 22 mag 2023
Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti
Se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti:
a)
ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011;
b)
residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas che soddisfano le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
i)
capo I, sezione 1, punto 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), e punti 3 e 4;
ii)
capo II;
iii)
capo III, sezione 1, punto 1, primo e ultimo paragrafo, e sezione 3, punto 1;
c)
compost che soddisfa le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
i)
capo I, sezione 2, punti 1, 3 e 4;
ii)
capo II;
iii)
capo III, sezione 1, punto 2, e sezione 3, punto 1;
d)
stallatico trasformato e frass trasformato che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni
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