Art. 33

Informazioni tra le autorità e il pubblico

In vigore dal 10 mag 2023
Informazioni tra le autorità e il pubblico 1.   Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative alle misure applicate ai prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, sono in generale rese accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare, il pubblico ha accesso alle informazioni sull’identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate. Tali informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità. 2.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari e agenti siano tenuti a tutelare le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni sono considerate come riservate conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. 3.   La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza del mercato. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest’ultimo conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. 4.   Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l’opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relative a prodotti specifici e ai casi in cui i rimedi offerti ai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti. Tali reclami sono oggetto di un seguito adeguato. Le autorità competenti forniscono al reclamante informazioni adeguate sul seguito dato, conformemente al diritto nazionale.
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