Art. 34
Portale Safety Gate
In vigore dal 10 mag 2023
Portale Safety Gate
1. Ai fini dell’, paragrafo 9, degli , dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 1, la Commissione mantiene un portale Safety Gate che fornisce al pubblico l’accesso gratuito e aperto a informazioni selezionate notificate a norma dell’ («portale Safety Gate»).
2. Il portale Safety Gate è dotato di un’interfaccia intuitiva per gli utenti e le informazioni fornite su tale portale sono facilmente accessibili al pubblico, ivi comprese le persone con disabilità.
3. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori e le altre parti interessate hanno la possibilità di segnalare alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali informazioni agli Stati membri interessati senza indebito ritardo, onde garantire che sia dato un seguito adeguato a tali informazioni. La Commissione informa della sua azione i consumatori e le altre parti interessate.
4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta le modalità per l’invio di informazioni da parte dei consumatori conformemente al paragrafo 3, nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate per un eventuale seguito. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
5. Entro il 13 dicembre 2024 la Commissione sviluppa un’interfaccia interoperabile che consente ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety Gate in conformità del paragrafo 5, in particolare riguardo all’accesso al sistema e al suo funzionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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