Art. 31
Attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti
In vigore dal 10 mag 2023
Attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti
1. Nel quadro delle attività di cui all’, paragrafo 3, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato possono concordare con altre autorità competenti o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori lo svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori in merito a categorie specifiche di prodotti messi a disposizione sul mercato, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
2. Le autorità di vigilanza del mercato competenti e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che l’accordo sullo svolgimento di tali attività non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità di tali parti dell’accordo.
3. La Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato nell’ambito delle quali tali autorità effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma anonima.
4. Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta dalle attività congiunte svolte nell’ambito di una qualunque indagine da essa condotta riguardante la sicurezza dei prodotti.
5. L’autorità di vigilanza del mercato interessata mette a disposizione del pubblico l’accordo sulle attività congiunte, compresi i nomi delle parti coinvolte, e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione mette tale accordo a disposizione sul portale Safety Gate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:988:oj#art-31