Art. 2

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci in conformità del metodo standardizzato alternativo

In vigore dal 20 apr 2023
Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci in conformità del metodo standardizzato alternativo Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci secondo il metodo basato sulle sensibilità conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore equo disponibile di tali posizioni. Gli enti valutano tali posizioni al valore equo almeno su base mensile.
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