Art. 3

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni

In vigore dal 20 apr 2023
Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni 1.   Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore contabile disponibile di tali posizioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare l’ultimo valore equo disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio, a condizione che valutino al valore equo tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno su base trimestrale. Quando si avvalgono di tale deroga, gli enti la applicano in modo sistematico a tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio. 3.   Gli enti aggiornano su base giornaliera l’ultimo valore disponibile utilizzato come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente ai paragrafi 1 e 2, riflettendovi le variazioni di valore dei fattori di rischio di cambio. 4.   Nell’aggiornare su base giornaliera l’ultimo valore disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione, gli enti aggiornano il valore di tutti i fattori di rischio per la posizione per la quale si sono avvalsi della deroga di cui all’, paragrafo 1, secondo comma. 5.   Nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento in relazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri solo ai fattori di rischio che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio di cambio di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento. 6.   Nei loro modelli di misurazione del rischio gli enti tengono conto del rischio di riduzione di valore, dovuto alle variazioni dei tassi di cambio pertinenti, che comportano gli elementi soggetti a tale rischio, laddove detti elementi non siano valutati al valore equo e i rispettivi valori contabili non siano aggiornati a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente che contabilizza l’elemento nel proprio bilancio individuale.
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