Art. 3

Ripresentazione di informazioni

In vigore dal 4 apr 2023
Ripresentazione di informazioni Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono responsabili della qualità delle informazioni segnalate. Esse ripresentano non appena possibile le informazioni segnalate utilizzando i modelli di cui al presente regolamento di esecuzione se: a) le informazioni inizialmente comunicate sono sostanzialmente cambiate in relazione allo stesso periodo di riferimento dopo la loro trasmissione alle autorità di vigilanza o all’autorità di vigilanza del gruppo; oppure b) le autorità di vigilanza o l’autorità di vigilanza del gruppo lo richiedono a causa di rilevanti problemi di qualità dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2023/894 — Ripresentazione di informazioni | Portale Normativo