Art. 3
Ripresentazione di informazioni
In vigore dal 4 apr 2023
Ripresentazione di informazioni
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono responsabili della qualità delle informazioni segnalate.
Esse ripresentano non appena possibile le informazioni segnalate utilizzando i modelli di cui al presente regolamento di esecuzione se:
a)
le informazioni inizialmente comunicate sono sostanzialmente cambiate in relazione allo stesso periodo di riferimento dopo la loro trasmissione alle autorità di vigilanza o all’autorità di vigilanza del gruppo; oppure
b)
le autorità di vigilanza o l’autorità di vigilanza del gruppo lo richiedono a causa di rilevanti problemi di qualità dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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