Art. 1
Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza
In vigore dal 4 apr 2023
Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni a norma del presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità di vigilanza o dall’autorità di vigilanza del gruppo e nel rispetto delle seguenti specifiche:
a)
i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli S.06.02, S.08.01 e S.11.01 degli allegati I e III del presente regolamento di esecuzione, che sono espresse in unità con due decimali;
b)
i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
c)
i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
d)
tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui:
i)
sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento;
ii)
la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii)
le istruzioni di cui all’allegato interessato richiedono un formato di segnalazione diverso.
Storico versioni
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