Art. 1

Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza

In vigore dal 4 apr 2023
Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni a norma del presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità di vigilanza o dall’autorità di vigilanza del gruppo e nel rispetto delle seguenti specifiche: a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli S.06.02, S.08.01 e S.11.01 degli allegati I e III del presente regolamento di esecuzione, che sono espresse in unità con due decimali; b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali; c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali; d) tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui: i) sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento; ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi; iii) le istruzioni di cui all’allegato interessato richiedono un formato di segnalazione diverso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/894 — Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza | Portale Normativo