Art. 7

In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato I e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.» ; 2) all’articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, con riguardo a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare, in deroga all’, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dal Mali.» ; 3) l’ è sostituito dal seguente: « È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’, paragrafi 1 e 2.».
Storico versioni

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