Art. 3
In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1)
all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f)
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato VIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato IX.»
;
2)
all’articolo 23 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f)
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato XIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato XIV.»
;
3)
l’articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies e 15 bis, all’articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 23 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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