Art. 2

In vigore dal 31 mar 2023
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato I, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.» ; 2) l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 4 ter 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dalla RDC. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.» ; 3) l’articolo 7 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 7 ter È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 1 bis e all’, paragrafi 1 e 2.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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