Art. 4
Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
In vigore dal 16 mar 2023
Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
1. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro può istituire, sulla base dei criteri e dei principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, un'ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante con la zona soggetta a restrizioni o con la zona infetta istituita di cui all' del presente regolamento, al fine di delimitare la zona soggetta a restrizioni o la zona infetta dalle aree non soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponda alla zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I, parte I, conformemente all'.
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