Art. 6

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro

In vigore dal 16 mar 2023
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro 1.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, come zona infetta, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni II e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni II, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni II in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente: a) zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro; o b) zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.
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