Art. 38

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro 1.   In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato di cui all' del presente regolamento, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2; c) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. 2.   L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all': a) consente all'autorità competente dello Stato membro interessato di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all' del presente regolamento, provvedono ai controlli di tale partita conformemente all' del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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