Art. 35.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

In vigore dal 16 mar 2023
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