Art. 11
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.
3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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