Art. 13
Elementi del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Elementi del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione
1. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, le autorità coinvolte o l’autorità di risoluzione della CCP quando agisce da sola tengono conto dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, relativamente alla necessità di procedere contestualmente alla valutazione della risolvibilità e alla sospensione della procedura per superare gli impedimenti sostanziali, e garantiscono che i termini previsti dal calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione siano adeguati di conseguenza.
2. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione di cui all’, paragrafo 4, e all’ del regolamento (UE) 2021/23.
3. L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi seguenti del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:
a)
la data prevista per la richiesta delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione e per effettuare la valutazione della risolvibilità in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, e il termine per la presentazione di tali informazioni in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento;
b)
la data prevista per l’organizzazione della discussione di cui all’, paragrafo 2, lettera h) del presente regolamento, se del caso;
c)
la data prevista per la comunicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera m) del presente regolamento.
Storico versioni
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