Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755

In vigore dal 27 feb 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755 Nel regolamento (UE) 2021/1755 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza 1.   Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all', paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti. 2.   Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato. 3.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all', paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale. 4.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica. 5.   L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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