Art. 5
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
In vigore dal 27 feb 2023
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 10 sexies
Dispositivo per la ripresa e la resilienza
1. Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.
2. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.
3. Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all’asta per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l’importo dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all’asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.
4. In deroga all’, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.
5. La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*6) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.
6. La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.
7. I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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