Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
In vigore dal 27 feb 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
1)
all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie per ciascuno dei fondi e, se applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27 e la richiesta da parte degli Stati membri di misure di sostegno che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
(*3) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).»;"
2)
all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può presentare una modifica di un programma, conformemente al presente articolo, chiedendo che le misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, siano incluse in un programma, se tale sostegno contribuisce agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Gli importi richiesti per tali misure sono programmati nell'ambito di un obiettivo specifico conformemente ai regolamenti specifici di ciascun fondo e inclusi in una priorità. Tali importi non superano complessivamente il limite del 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo.»;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Sostegno al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241
1. Gli Stati membri che presentano alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU possono chiedere, mediante una modifica del programma in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento, che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. La possibilità di tale richiesta non pregiudica la possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.
2. Le risorse richieste dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono eseguite in conformità del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi.
3. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale delle risorse che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.»;
4)
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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