Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 22 dic 2022
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno. 2.   L' si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023. 3.   L', paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023. 4.   Il presente regolamento non si applica a: a) i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023; b) l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023; c) l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.
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