Art. 10
Riesame
In vigore dal 22 dic 2022
Riesame
La Commissione può, se del caso, proporre una modifica del presente regolamento per includere i contratti derivati OTC nell'ambito di applicazione del presente regolamento o per riesaminare gli elementi presi in considerazione per il prezzo di riferimento, in particolare considerando di assegnare un peso diverso a tali elementi, le condizioni per l'attivazione dell'MCM di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), e il limite dinamico di offerta. Prima di presentare tale proposta, la Commissione consulta la BCE, l'ESMA, l'ACER, l’ENTSOG, il GCG e, se del caso, altri pertinenti portatori di interessi.
Storico versioni
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