Art. 12 · Entrata in vigore

Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 22 dic 2022
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno. 2.   L' si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023. 3.   L', paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023. 4.   Il presente regolamento non si applica a: a) i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023; b) l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023; c) l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.
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