Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 22 dic 2022
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2023. Esso si applica a decorrere dallo stesso giorno per un periodo di un anno.
2. L' si applica a decorrere dal 15 febbraio 2023.
3. L', paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2023.
4. Il presente regolamento non si applica a:
a)
i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;
b)
l'acquisto e la vendita di derivati TTF al fine di compensare o ridurre i contratti derivati TTF conclusi prima del 1o febbraio 2023;
c)
l'acquisto e la vendita di derivati TTF nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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