Art. 59
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:
1)
nell’allegato I, sezione A, punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
2)
nell’allegato III, il punto 12) è sostituito dal seguente:
«12)
L’agenzia di rating del credito viola l’, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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