Art. 61
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014
L’ del regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l’impatto avvalendosi di strumenti, processi e politiche in materia di TIC adeguati, istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nonché mediante qualsiasi altro tipo adeguato di strumenti, controlli e procedure per altri tipi di rischi operativi, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati.
(*3) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
2)
il paragrafo 2 è soppresso;
3)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendente una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554, allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.
4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della perturbazione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere a funzionare dal momento della perturbazione, come previsto dall’, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2022/2554.»;
4)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e alle autorità rilevanti informazioni su ogni rischio siffatto individuato. Informano inoltre senza ritardo l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi, tranne che in relazione ai rischi informatici.»;
5)
al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«7. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, tranne che in relazione ai rischi informatici, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, ivi compresi le politiche di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché i metodi di valutazione degli stessi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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