Art. 59 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Art. 59

Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009 Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato: 1) nell’allegato I, sezione A, punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" 2) nell’allegato III, il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) L’agenzia di rating del credito viola l’, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2554:oj#art-59