Art. 63

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 dic 2022
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell’. 2.   Gli aiuti non esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti del 2023 e delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni ulteriori applicabili. 3.   Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell’ del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi. In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o da finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2022/2472 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo