Art. 61

Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD 1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all’, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) ambiente; c) occupazione e formazione; d) cultura e conservazione del patrimonio; e) silvicoltura; f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell’allegato I del trattato; g) sport. 3.   L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2472:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Regolamento (UE) 2022/2472 — Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD | Portale Normativo