Art. 61
Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD
1. Gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD di cui all’, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. I costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui al paragrafo 1 sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti:
a)
ricerca, sviluppo e innovazione;
b)
ambiente;
c)
occupazione e formazione;
d)
cultura e conservazione del patrimonio;
e)
silvicoltura;
f)
promozione di prodotti alimentari non elencati nell’allegato I del trattato;
g)
sport.
3. L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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