Art. 13

Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento

In vigore dal 14 dic 2022
Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento 1.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione può ridurre l’importo del sostegno, sospenderlo o annullarlo. 2.   Qualora i requisiti di cui all’, paragrafo 2, non siano soddisfatti, la Commissione sospende o annulla l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.
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