Art. 12
Decisione di erogazione del sostegno a titolo dello strumento
In vigore dal 14 dic 2022
Decisione di erogazione del sostegno a titolo dello strumento
1. L’Ucraina presenta una richiesta di fondi prima dell’erogazione di ciascuna rata, corredata di una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:
a)
il rispetto del prerequisito di cui all’;
b)
l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa;
c)
progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.
3. Prima di erogare l’importo massimo del sostegno a titolo dello strumento la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.
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