Art. 13
Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento
In vigore dal 14 dic 2022
Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento
1. Qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione può ridurre l’importo del sostegno, sospenderlo o annullarlo.
2. Qualora i requisiti di cui all’, paragrafo 2, non siano soddisfatti, la Commissione sospende o annulla l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.
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