Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: — «criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001; — «criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001; — «paese di raccolta»: il paese o territorio in cui la materia prima da biomassa forestale è stata raccolta; — «foresta piantata»: la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati; — «piantagione forestale»: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente; — «ceppi e radici»: le parti dell’intero volume dell’albero, escluso il volume della biomassa legnosa che si trova sopra il ceppo, considerando l’altezza del ceppo come quella a cui l’albero verrebbe tagliato in base alle consuete pratiche di abbattimento in uso nel paese o nella regione in questione; — «legno morto»: tutta la biomassa legnosa non vivente, non contenuta nella lettiera, sia essa in piedi, a terra o nel suolo, compresi il legno appoggiato a terra, i detriti grossolani, le radici morte e i ceppi di diametro superiore o uguale a 10 cm o di qualsiasi altro diametro utilizzato dal paese in questione; — «capacità produttiva a lungo termine»: la salute delle foreste e la capacità di fornire in modo continuo e sostenibile beni, come legno di varie qualità, e prodotti forestali diversi dal legno e servizi ecosistemici, tra cui purificazione dell’aria e dell’acqua, mantenimento degli habitat della flora e della fauna selvatiche, capitale culturale o ricreativo, per un lungo periodo di tempo e, se del caso, su diverse rotazioni forestali successive; — «sistema di gestione»: le informazioni raccolte sulla superficie forestale a livello di zona di approvvigionamento, anche sotto forma di testo, mappe, tabelle e grafici, e strategie o attività di gestione pianificate e attuate per raggiungere gli obiettivi di sviluppo o di gestione delle risorse forestali; — «disturbi naturali»: ha il significato di cui all’, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); — «incremento annuo netto»: la crescita annuale in volume dello stock di alberi vivi disponibile meno la mortalità naturale media di tale stock; — «criteri LULUCF a livello nazionale»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001; — «criteri LULUCF a livello di zona di approvvigionamento»: i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001; — «riserva di carbonio»: ha il significato di cui all’, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2018/841; — «pozzo di assorbimento di carbonio»: ha il significato di cui all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/841; — «primo punto di raccolta»: ha il significato di cui all’, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (5); — «controllo interno»: l’autodichiarazione di un operatore economico che è fornitore del primo punto di raccolta; — «controllo esterno»: il controllo di un fornitore da parte dell’operatore economico che gestisce il primo punto di raccolta; — «controllo di terzi»: il controllo di un operatore economico svolto da un terzo che è indipendente dall’organizzazione oggetto del controllo; — «operatore economico»: ha il significato di cui all’, punto 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2022/2448 — Definizioni | Portale Normativo