Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 dic 2022
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti operativi che gli Stati membri devono applicare per garantire l’attuazione rigorosa e armonizzata dei criteri di sostenibilità basati sul rischio per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.
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