Art. 12

Norme di biosicurezza per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva

In vigore dal 28 nov 2022
Norme di biosicurezza per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva 1.   Nell’attuare la vaccinazione d’urgenza o la vaccinazione preventiva l’autorità competente provvede affinché i compiti seguenti siano soggetti alla supervisione di un veterinario ufficiale: a) distribuzione e somministrazione del vaccino; b) restituzione di eventuali quantitativi residui del vaccino al punto di distribuzione o presso qualsiasi altro punto designato con registrazione degli stabilimenti sottoposti a vaccinazione, del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate. 2.   Durante la somministrazione del vaccino e la restituzione dei quantitativi residui del prodotto l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie per evitare l’eventuale diffusione di agenti patogeni.
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Norme di biosicurezza per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva (Art. 12 Regolamento (UE) 2023/361) — Testo vigente | Portale Normativo