Art. 14
Misure di riduzione dei rischi durante l’attuazione della vaccinazione preventiva
In vigore dal 28 nov 2022
Misure di riduzione dei rischi durante l’attuazione della vaccinazione preventiva
1. Nell’attuare la vaccinazione preventiva l’autorità competente vieta i movimenti di animali vaccinati dallo stabilimento in cui sono stati vaccinati, come pure i movimenti dallo stabilimento di produzione e/o di trasformazione dei prodotti ottenuti da animali vaccinati.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti dallo stabilimento presso il quale sono stati vaccinati o presso il quale sono stati prodotti e/o trasformati se tali animali e prodotti:
a)
non figurano nell’elenco degli animali e dei prodotti soggetti a divieti di movimenti;
b)
sono soggetti a divieti di movimenti ma soddisfano le condizioni pertinenti e l’autorità competente ne ha autorizzato i movimenti;
conformemente alle condizioni di cui alla parte 5 degli allegati da VII a XIV, laddove previsto.
Storico versioni
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