Art. 12
Norme di biosicurezza per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva
In vigore dal 28 nov 2022
Norme di biosicurezza per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva
1. Nell’attuare la vaccinazione d’urgenza o la vaccinazione preventiva l’autorità competente provvede affinché i compiti seguenti siano soggetti alla supervisione di un veterinario ufficiale:
a)
distribuzione e somministrazione del vaccino;
b)
restituzione di eventuali quantitativi residui del vaccino al punto di distribuzione o presso qualsiasi altro punto designato con registrazione degli stabilimenti sottoposti a vaccinazione, del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.
2. Durante la somministrazione del vaccino e la restituzione dei quantitativi residui del prodotto l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie per evitare l’eventuale diffusione di agenti patogeni.
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