Art. 43

Contributo per le attività di vigilanza

In vigore dal 19 ott 2022
Contributo per le attività di vigilanza 1.   La Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell'. 2.   L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, in particolare i costi relativi alla designazione a norma dell', all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati a norma dell', paragrafo 5, e al sistema di condivisione delle informazioni di cui all', alle segnalazioni ai sensi dell', al sostegno del comitato a norma dell' e ai compiti di vigilanza ai sensi dell' e del capo IV, sezione 4. 3.   Ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell'. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'. 4.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell' che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per: a) la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 2; b) la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c); c) la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 5, lettera c); e d) le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi: a) la stima dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza tiene conto dei costi sostenuti nell'anno precedente; b) il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'; c) l'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi non supera in ogni caso lo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente. 6.   I singoli contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). 7.   La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e all'importo totale dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza applicati nell'anno precedente.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2022/2065 — Contributo per le attività di vigilanza | Portale Normativo