Art. 44
Norme
In vigore dal 19 ott 2022
Norme
1. La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
a)
la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all';
b)
modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni generali e sulle relative modifiche;
c)
la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell', anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;
d)
interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli ;
e)
le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell';
f)
l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all', paragrafo 2;
g)
la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell', paragrafo 1, lettere b), c) e d).
h)
misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni commerciali di cui all';
i)
interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli ;
j)
norme per misure mirate a tutela dei minori online.
2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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