Art. 44

Norme

In vigore dal 19 ott 2022
Norme 1.   La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda: a) la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'; b) modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni generali e sulle relative modifiche; c) la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell', anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni; d) interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli ; e) le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'; f) l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all', paragrafo 2; g) la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell', paragrafo 1, lettere b), c) e d). h) misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni commerciali di cui all'; i) interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli ; j) norme per misure mirate a tutela dei minori online. 2.   La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2022/2065 — Norme | Portale Normativo