Art. 33

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

In vigore dal 19 ott 2022
Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi 1.   La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni. 3.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell', paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato. 4.   La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell', paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell', paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell', paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione. Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online, dell', paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell', paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo. Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell', paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato. La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma online o motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. 5.   La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma online o il motore di ricerca online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1. 6.   La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2065:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 33 Regolamento (UE) 2022/2065 — Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi | Portale Normativo