Art. 5

Detenzione a bordo delle catture nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

In vigore dal 19 ott 2022
Detenzione a bordo delle catture nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione 1.   I pescherecci dell’Unione con reti a circuizione che praticano la pesca nelle zone economiche esclusive e nelle acque d’altura all’interno della zona della convenzione compresa tra 20° N e 20° S detengono a bordo tutte le catture di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora, tranne nelle situazioni seguenti: a) qualora, nell’ultima cala di una bordata, non vi sia lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala; nel qual caso, il pesce in eccesso prelevato nell’ultima cala può essere trasferito e detenuto a bordo di un altro peschereccio con reti a circuizione, purché ciò non sia vietato dal diritto applicabile; b) qualora il pesce sia inadatto al consumo umano; e c) qualora si verifichi un grave malfunzionamento delle apparecchiature. 2.   Se il comandante di un peschereccio dell’Unione stabilisce che un pesce non debba essere issato a bordo per motivi legati alle dimensioni, alla commerciabilità o alla composizione della specie, il pesce è rilasciato prima di chiudere completamente la rete, quando non ne è stata recuperata più della metà. 3.   Se il comandante di un peschereccio dell’Unione stabilisce che un pesce non debba essere issato a bordo perché è stato catturato durante l’ultima cala di una bordata e non vi è lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala, il pesce può essere rigettato in mare a condizione che: a) il comandante e l’equipaggio tentino di liberare il pesce vivo prima possibile; e b) non siano effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto in mare fino a quando il pesce che si trova a bordo del peschereccio non sia stato sbarcato o trasbordato. 4.   Il pesce è rigettato in mare dai pescherecci dell’Unione solo dopo che un osservatore del POR abbia stimato la composizione delle specie del pesce da rigettare. 5.   Entro le 48 ore successive a qualsiasi rigetto in mare, il comandante del peschereccio dell’Unione trasmette al segretariato della WCPFC, con copia allo Stato membro di bandiera e alla Commissione, una relazione contenente le informazioni seguenti: a) nome, bandiera e WIN del peschereccio dell’Unione, nonché nome e cittadinanza del comandante; b) numero di licenza; c) nome dell’osservatore a bordo; d) data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del rigetto; e) data, ora, posizione (latitudine/longitudine) e tipo di rete (FAD derivante, FAD ancorato, banco libero ecc.) della cala; f) motivo del rigetto del pesce in mare, compresa una dichiarazione delle condizioni di recupero se il pesce è stato rigettato in mare perché inadatto al consumo umano; g) quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce rigettato; h) quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale cala; i) se il pesce è stato rigettato in mare a norma del paragrafo 3, una dichiarazione attestante che non saranno effettuate altre attività di pesca fino a quando saranno state scaricate le catture a bordo; e j) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dal comandante del peschereccio dell’Unione. 6.   Il comandante del peschereccio dell’Unione fornisce a un osservatore del POR a bordo le informazioni di cui al paragrafo 5 nello stesso momento in cui le trasmette al segretariato della WCPFC.
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