Art. 7

FAD e boe strumentali nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

In vigore dal 19 ott 2022
FAD e boe strumentali nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione 1.   La progettazione e la fabbricazione dei FAD da calare o derivanti nella zona della convenzione rispettano le specifiche seguenti: a) se la parte galleggiante o la zattera (struttura piatta o cilindrica) del FAD è coperta da una rete a maglie, la maglia stirata ha una dimensione inferiore a 7 cm e la rete è ben avvolta intorno all’intera zattera in modo che, nel momento in cui il FAD è calato, non rimangano pezze di rete sospese al di sotto del FAD; b) se si utilizza una rete a maglie, la maglia stirata ha una dimensione inferiore a 7 cm oppure la rete deve essere legata saldamente in fasci o «salami» con all’estremità un peso sufficiente a mantenere la rete tesa verso il basso nella colonna d’acqua. In alternativa, può essere utilizzato un unico pannello zavorrato di rete con maglia stirata di dimensione inferiore a 7 cm, o un telone (ad esempio in tela o nylon). 2.   Durante i periodi di fermo per i FAD, stabiliti da atti dell’Unione concernenti la ripartizione delle possibilità di pesca, ai pescherecci dell’Unione con reti a circuizione, compresi i loro attrezzi da pesca o i tender, che effettuino una cala è vietato trovarsi entro un miglio nautico da un FAD. 3.   I pescherecci dell’Unione non sono utilizzati per concentrare il pesce né per spostare concentrazioni di pesce, in particolare utilizzando luci subacquee e pasturazione. 4.   I FAD o le apparecchiature elettroniche associate non possono essere recuperati da un peschereccio dell’Unione durante il periodo di fermo per un FAD, tranne se: a) i FAD o le apparecchiature elettroniche associate sono recuperati e tenuti a bordo del peschereccio fino allo sbarco o fino alla fine del periodo di fermo per il FAD; e b) il peschereccio dell’Unione non effettua alcuna cala durante i 7 giorni successivi al recupero o nel raggio di 50 miglia nautiche dal punto di recupero di un FAD. 5.   In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 4, i pescherecci dell’Unione non collaborano tra loro per catturare concentrazioni di pesce. 6.   Durante il periodo di fermo i pescherecci dell’Unione non effettuano alcuna cala entro un miglio nautico dal punto in cui un FAD è stato recuperato da un’altra nave nelle 24 ore precedenti la cala, se il comandante del peschereccio dell’Unione ha conoscenza della posizione e dell’ora del recupero del FAD in questione. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera operanti nelle acque di uno Stato costiero rispettino le leggi di tale Stato costiero riguardanti la gestione dei FAD, compresa la localizzazione di questi ultimi.
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