Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 ott 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «convenzione»: la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e relative modifiche periodiche; 2) «zona della convenzione»: la zona alla quale si applica la convenzione, descritta all’, paragrafo 1, di quest’ultima; 3) «WCPFC»: la commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione; 4) «peschereccio dell’Unione»: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività; 5) «pesca»: a) la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce; b) il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce; c) l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità; d) l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o le apparecchiature elettroniche associate, compresi i radiofari; e) ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da a) a d), compreso il trasbordo; o f) l’impiego di qualsiasi imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante per le attività descritte nelle lettere da a) a d), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione; 6) «CMM»: le misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalla WCPFC; 7) «possibilità di pesca»: i contingenti e lo sforzo di pesca assegnati a uno Stato membro o i periodi di chiusura stabiliti in un atto giuridico dell’Unione in vigore per la zona della convenzione; 8) «inadatto al consumo umano»: a) comprende, ma non esclusivamente, il pesce: i) impigliato o schiacciato nella rete a circuizione; ii) danneggiato per predazione di squali o balene; o iii) morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell’attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo; e b) non comprende il pesce: i) considerato inidoneo in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie; o ii) deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un’omissione dell’equipaggio del peschereccio; 9) «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» (fish aggregating device): qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti, di qualsiasi dimensione, che sia stato o no calato in mare, biologico o non biologico, compresi, a titolo non esaustivo, boe, galleggianti, reti, pezze di rete, plastica, bambù, tronchi e squali balena galleggianti in prossimità o sulla superficie dell’acqua a cui il pesce può associarsi; 10) «cala a bassa profondità»: attività di pesca in cui la maggior parte degli ami sono calati a una profondità inferiore a 100 metri; 11) «registro»: il registro dei pescherecci della WCPFC; 12) «WIN»: il numero di identificazione WCPFC; 13) «VMS»: il sistema di controllo delle navi; 14) «POR»: il programma di osservazione regionale istituito dalla WCPFC per raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e per sorvegliare l’attuazione delle CMM; 15) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento che ne consente l’identificazione e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione; 16) «boa di raccolta dati»: un dispositivo galleggiante, derivante o ancorato, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca; 17) «dichiarazione di trasbordo della WCPFC»: un documento contenente le informazioni di cui all’allegato IV; 18) «zona d’altura orientale» (Eastern High Seas Pocket): la zona d’altura delimitata dalle zone economiche esclusive delle Isole Cook a ovest, della Polinesia francese a est e di Kiribati a nord, e le cui coordinate geografiche e la cui mappa sono riportate all’allegato V; 19) «Mobulidae»: le specie della famiglia Mobulidae, comprendente le mante e le mobule; 20) «comunicatore automatico di posizione» o «ALC» (automatic location communicator): un trasmettitore che permette di determinare una posizione via satellite in tempo quasi reale; 21) «rigetti in mare»: catture che sono rigettate in mare; 22) «ispettore autorizzato»: un ispettore di una parte contraente della convenzione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC; 23) «ispettore autorizzato dell’Unione»: un ispettore dell’Unione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC in conformità di qualsiasi atto adottato a norma dell’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12).
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