Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 ott 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«convenzione»: la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e relative modifiche periodiche;
2)
«zona della convenzione»: la zona alla quale si applica la convenzione, descritta all’, paragrafo 1, di quest’ultima;
3)
«WCPFC»: la commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione;
4)
«peschereccio dell’Unione»: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività;
5)
«pesca»:
a)
la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;
b)
il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;
c)
l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità;
d)
l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o le apparecchiature elettroniche associate, compresi i radiofari;
e)
ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da a) a d), compreso il trasbordo; o
f)
l’impiego di qualsiasi imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante per le attività descritte nelle lettere da a) a d), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;
6)
«CMM»: le misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalla WCPFC;
7)
«possibilità di pesca»: i contingenti e lo sforzo di pesca assegnati a uno Stato membro o i periodi di chiusura stabiliti in un atto giuridico dell’Unione in vigore per la zona della convenzione;
8)
«inadatto al consumo umano»:
a)
comprende, ma non esclusivamente, il pesce:
i)
impigliato o schiacciato nella rete a circuizione;
ii)
danneggiato per predazione di squali o balene; o
iii)
morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell’attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo; e
b)
non comprende il pesce:
i)
considerato inidoneo in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie; o
ii)
deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un’omissione dell’equipaggio del peschereccio;
9)
«dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» (fish aggregating device): qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti, di qualsiasi dimensione, che sia stato o no calato in mare, biologico o non biologico, compresi, a titolo non esaustivo, boe, galleggianti, reti, pezze di rete, plastica, bambù, tronchi e squali balena galleggianti in prossimità o sulla superficie dell’acqua a cui il pesce può associarsi;
10)
«cala a bassa profondità»: attività di pesca in cui la maggior parte degli ami sono calati a una profondità inferiore a 100 metri;
11)
«registro»: il registro dei pescherecci della WCPFC;
12)
«WIN»: il numero di identificazione WCPFC;
13)
«VMS»: il sistema di controllo delle navi;
14)
«POR»: il programma di osservazione regionale istituito dalla WCPFC per raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e per sorvegliare l’attuazione delle CMM;
15)
«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento che ne consente l’identificazione e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
16)
«boa di raccolta dati»: un dispositivo galleggiante, derivante o ancorato, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca;
17)
«dichiarazione di trasbordo della WCPFC»: un documento contenente le informazioni di cui all’allegato IV;
18)
«zona d’altura orientale» (Eastern High Seas Pocket): la zona d’altura delimitata dalle zone economiche esclusive delle Isole Cook a ovest, della Polinesia francese a est e di Kiribati a nord, e le cui coordinate geografiche e la cui mappa sono riportate all’allegato V;
19)
«Mobulidae»: le specie della famiglia Mobulidae, comprendente le mante e le mobule;
20)
«comunicatore automatico di posizione» o «ALC» (automatic location communicator): un trasmettitore che permette di determinare una posizione via satellite in tempo quasi reale;
21)
«rigetti in mare»: catture che sono rigettate in mare;
22)
«ispettore autorizzato»: un ispettore di una parte contraente della convenzione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC;
23)
«ispettore autorizzato dell’Unione»: un ispettore dell’Unione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC in conformità di qualsiasi atto adottato a norma dell’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2056:oj#art-3