Art. 22
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 6 ott 2022
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell' e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell', nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all', paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:
a)
L' si applica dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
b)
Gli si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2022;
c)
Gli , e 8 si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
d)
L', paragrafo 2, si applica fino al 15 ottobre 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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