Art. 22

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 6 ott 2022
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell' e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell', nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all', paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti: a) L' si applica dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023; b) Gli si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2022; c) Gli , e 8 si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023; d) L', paragrafo 2, si applica fino al 15 ottobre 2024.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2022/1854 — Entrata in vigore e applicazione | Portale Normativo