Art. 20
Riesame
In vigore dal 6 ott 2022
Riesame
1. Entro il 30 aprile 2023 la Commissione svolge un riesame del capo II alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze. Sulla base della relazione, la Commissione può in particolare proporre, qualora ciò sia giustificato dalla situazione economica o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'Unione e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento, di modificare il livello del tetto sui ricavi di mercato di cui all', paragrafo 1, e le fonti di produzione di energia elettrica di cui all', paragrafo 1, cui tale tetto si applica, o di modificare altrimenti il capo II.
2. Entro il 15 ottobre 2023 ed entro il 15 ottobre 2024 la Commissione svolge un riesame del capo III tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati, e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze.
Storico versioni
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