Art. 4

Uso di altre fonti di dati

In vigore dal 5 ott 2022
Uso di altre fonti di dati Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 1 bis, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinano le perdite effettive a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o che valutano l'adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell' del presente regolamento per un segmento immobiliare o una parte del territorio di uno Stato membro possono utilizzare altre fonti di dati, tra cui le segnalazioni ad hoc nazionali e i registri dei crediti relativi a tale segmento o a tale parte del territorio, a condizione che i dati raccolti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non siano sufficientemente granulari.
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