Art. 3

Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro

In vigore dal 5 ott 2022
Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro Un’autorità designata conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, o all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 può considerare i fattori di cui all’ del presente regolamento o tenere conto delle condizioni di cui all’ del presente regolamento per uno o più segmenti immobiliari o una o più parti del territorio di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:206:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo