Art. 3
Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro
In vigore dal 5 ott 2022
Valutazioni per segmenti immobiliari o parti specifiche del territorio di uno Stato membro
Un’autorità designata conformemente all’articolo 124, paragrafo 1 bis, o all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 può considerare i fattori di cui all’ del presente regolamento o tenere conto delle condizioni di cui all’ del presente regolamento per uno o più segmenti immobiliari o una o più parti del territorio di uno Stato membro.
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