Art. 2

Condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della LGD per le esposizioni garantite da beni immobili

In vigore dal 5 ott 2022
Condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della LGD per le esposizioni garantite da beni immobili 1.   Nel valutare l’adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità designate conformemente al paragrafo 5 di tale articolo, quando effettuano la valutazione del rischio sistemico sulla base degli squilibri macroeconomici che incidono sulle stime della LGD al di là del ciclo economico, tengono conto di tutte le condizioni seguenti: a) le condizioni della domanda e dell’offerta sui mercati immobiliari e le dinamiche dei prezzi degli immobili, compreso, se del caso e laddove sia disponibile una stima attendibile, il grado di sopravvalutazione o sottovalutazione dei prezzi degli immobili; b) le condizioni che incidono sulle determinanti delle stime della LGD tra cui, se del caso: i) cambiamenti intervenuti nella durata e nell'efficacia dei procedimenti di recupero dei crediti, dovuti a modifiche delle procedure di recupero; ii) cambiamenti nella frequenza del ritorno in bonis dei debitori o delle singole linee di credito, dovuti a variazioni dei tassi di disoccupazione, o cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese; iii) cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese; c) altre condizioni che incidono indirettamente sul valore delle garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD, tra cui, se del caso, rapporti prestito/valore (LTV), garanzie incrociate e altre forme comuni di protezione del credito pertinenti per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili nello Stato membro interessato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità designate conformemente all’articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 tengono conto di tutti gli elementi seguenti: a) l’eventualità che gli squilibri macroeconomici siano connessi a una recessione economica e che siano quindi presi in considerazione nella stima della LGD in caso di recessione per le esposizioni interessate; b) altre misure macroprudenziali in vigore che già trattano i rischi sistemici individuati che incidono sull’adeguatezza dei valori minimi della LGD, comprese le misure di diritto interno di seguito elencate, intese a rafforzare la resilienza del sistema finanziario: i) limiti di rapporto prestito/valore; ii) limiti di rapporto debito/reddito; iii) limiti di rapporto servizio del debito/reddito; iv) altri strumenti che rispondono alle regole per la concessione di crediti; c) il grado di incertezza circa l’evoluzione dei mercati dei beni immobili e la volatilità dei loro prezzi; d) le specificità nazionali relative esclusivamente al mercato immobiliare e al suo finanziamento, compresi i regimi di garanzia pubblici e privati, la deducibilità fiscale e il sostegno pubblico sotto forma di regimi di ricorso e ammortizzatori sociali; e) se del caso e laddove siano disponibili, i confronti dei benchmark delle stime della LGD tra enti creditizi o Stati membri per portafogli comparabili, livelli di rischio comparabili e linee comparabili garantite da beni immobili costituiti a garanzia reale.
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